Art. 8 
 
                            Sorveglianza 
 
  1.  Il  Servizio   fitosanitario   vigila   sull'osservanza   delle
disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, nonche'  nell'art.
6, commi 1, 2 e 3. 
  2. La vigilanza sulle disposizioni previste dall'art. 7, commi 3  e
4, viene esercitata dalle competenti  autorita'  a  livello  statale,
provinciale e comunale, compresa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.
Queste provvedono  all'accertamento  delle  violazioni  e  alla  loro
contestazione. Le sanzioni amministrative imposte per  la  violazione
delle disposizioni  di  cui  all'art.  7,  comma  3,  possono  essere
irrogate dal sindaco competente.