Art. 9 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal  Servizio
fitosanitario ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  e'  punito  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. La
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata,   qualora   la
violazione venga compiuta da ditte autorizzate ai sensi dell'art.  19
del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  e  successive
modifiche, o da ditte che, in base ai dati conservati dalla Camera di
commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   si   occupano
professionalmente della progettazione, della  realizzazione  e  della
manutenzione di parchi e giardini. 
  2. Qualora la prescrizione di misure fitosanitarie di cui  art.  2,
comma  1,  riguardi  il  divieto  di  messa  a  dimora  di  piante  o
l'estirpazione  di  piante  ospiti,  le  eventuali  spese   sostenute
dall'amministrazione   provinciale   per    l'esecuzione    d'ufficio
dell'intervento    prescritto    restano    a    carico     integrale
dell'inadempiente. 
  3. Chiunque violi il divieto di  cui  all'art.  3,  commi  1  e  2,
soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  500,00  a
euro 5.000,00. 
  4. Chiunque violi le prescrizioni  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  250,00  a
euro 1.500,00. 
  5. Chiunque venda, ponga in vendita, offra o  metta  altrimenti  in
commercio  materiale  di  propagazione  vegetale   certificato,   non
corrispondente alle indicazioni dell'etichetta ufficiale, soggiace  a
una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  1.000,00  a  euro
5.000,00. 
  6. Chiunque violi le prescrizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  3,
soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00  a
euro 5.000,00. 
  7. Chiunque violi le disposizioni  di  cui  all'art.  7,  comma  3,
soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  250,00  a
euro 5.000,00 in caso di colture erbacee, e da  euro  250,00  a  euro
10.000,00 in caso di colture arboree. 
  8. Per quanto non previsto espressamente dalla  presente  legge  si
applicano le disposizioni sanzionatorie previste dalle norme  statali
di riferimento.