Art. 9 Sanzioni amministrative 1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario ai sensi dell'art. 2, comma 1, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, o da ditte che, in base ai dati conservati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini. 2. Qualora la prescrizione di misure fitosanitarie di cui art. 2, comma 1, riguardi il divieto di messa a dimora di piante o l'estirpazione di piante ospiti, le eventuali spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento prescritto restano a carico integrale dell'inadempiente. 3. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 3, commi 1 e 2, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. 4. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 5. Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale di propagazione vegetale certificato, non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta ufficiale, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 6. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 7. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 5.000,00 in caso di colture erbacee, e da euro 250,00 a euro 10.000,00 in caso di colture arboree. 8. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dalle norme statali di riferimento.