Art. 8 Modifica all'art. 22 della l.r. 9/2000 1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell'intero territorio dell'unione anche se posto su ambiti provinciali diversi.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 1° marzo 2016 TOTI (Omissis).