Art. 8 
 
               Modifica all'art. 22 della l.r. 9/2000 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 22  della  l.r.  9/2000  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti  in
unione possono operare nell'intero territorio  dell'unione  anche  se
posto su ambiti provinciali diversi.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 1° marzo 2016 
 
                                TOTI 
 
(Omissis).