(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 della Regione  Toscana  del
                          29 gennaio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z),  e  il  titolo  VI  dello
Statuto; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento  recante  la  disciplina
dell'autorizzazione  unica  ambientale  e   la   semplificazione   di
adempimenti  amministrativi  in  materia  ambientale  gravanti  sulle
piccole  e  medie  imprese  e  sugli   impianti   non   soggetti   ad
autorizzazione  integrata  ambientale,  a  norma  dell'art.  23   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 1° dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale  favorevole,  con  condizioni,  della
Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del  14  dicembre
2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d),  numeri  5)  e
6), della legge regionale n. 22/2015, con cui  sono  trasferite  alla
Regione   le   funzioni   in   materia   di   tutela   delle    acque
dall'inquinamento e le funzioni di autorita'  competente  concernente
l'Autorizzazione  unica  ambientale  (AUA),   si   rende   necessario
procedere all'adeguamento della legge regionale n. 20/2006; 
    2. Poiche' le autorizzazioni allo  scarico,  ad  eccezione  degli
scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla  pubblica  fognatura,
ricadono nell'ambito di  applicazione  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013  e,  quindi,  sono
attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto  all'art.
2, comma 1, lettera d), numero 6), della legge regionale n.  22/2015,
viene meno  la  competenza  autorizzativa  sia  delle  province,  sia
dell'Autorita' idrica toscana (AIT) di cui alla  legge  regionale  28
dicembre 2011, n. 69 (Istituzione  dell'autorita'  idrica  toscana  e
delle autorita' per il servizio di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi regionali nn. 25/1998, 61/2007, 20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); 
    3. Data  la  semplificazione  dell'assetto  delle  competenze  in
materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari  delle
funzioni unicamente comuni e Regione, non si  rende  piu'  necessario
mantenere  il  Comitato  regionale  di  coordinamento  con   funzioni
consultive, di raccordo e coordinamento  fra  gli  uffici  regionali,
provinciali, comunali e dell'AIT; 
    4. E' necessario garantire  l'entrata  in  vigore  urgente  della
presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni
provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, nella  materia
della tutela delle acque dall'inquinamento; 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della  legge  regionale  n.
                               20/2006 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006,  n.
20 (Norme per la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento),  dopo  le
parole: «ha come oggetto la tutela  delle  acque»  sono  inserite  le
seguenti: «e dei corpi idrici».