(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 della Regione Toscana del 29 gennaio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015; Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della legge regionale n. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorita' competente concernente l'Autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all'adeguamento della legge regionale n. 20/2006; 2. Poiche' le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 6), della legge regionale n. 22/2015, viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell'Autorita' idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali nn. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); 3. Data la semplificazione dell'assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende piu' necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT; 4. E' necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: «ha come oggetto la tutela delle acque» sono inserite le seguenti: «e dei corpi idrici».