Art. 12 
Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura.  Modifiche
  all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 
  1. Al comma 5 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il  dirigente
della struttura regionale competente».