Art. 12 Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente».