Art. 13 
 
Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all'art.  19  della
                     legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il  parere
dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'art. 84, comma
4, del decreto legislativo.».