Art. 13 Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 20/2006 1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'art. 84, comma 4, del decreto legislativo.».