Art. 15 Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 2. Alle lettere a) e b) comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 3. Al comma 9 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «le province seguono» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente segue».