Art. 15 
 
Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all'art. 21  della
                     legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura
regionale competente». 
  2. Alle lettere a) e b) comma 7 dell'art. 21 della legge  regionale
n.  20/2006  le  parole:  «alla  provincia»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «alla struttura regionale competente». 
  3. Al comma 9 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «le province seguono» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
struttura regionale competente segue».