Art. 17 Sanzioni. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 e' inserito il seguente: «4-bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'art. 11 bis, e' comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 12.000,00.».