Art. 17 
 
  Sanzioni. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 e'
inserito il seguente: 
    «4-bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di  restituzione
contravvenendo a quanto disposto dall'art. 11 bis, e'  comminata  una
sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad  un  massimo  di  €
12.000,00.».