Art. 20 
Disposizioni  transitorie  relative  al  trasferimento  di  funzioni.
  Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 20/2006 
  1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 20/2006, e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 27-bis (Disposizioni transitorie relative al  trasferimento
di funzioni). - 1. Le attivita' e gli adempimenti di competenza delle
province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli
25, 26 e 27, sono svolti dalla  Regione  a  decorrere  dall'effettivo
trasferimento  alla  medesima  delle  funzioni   disciplinate   dalla
presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016,
n. 3 (Disposizioni  per  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 in attuazione  della  legge
regionale n. 22/2015). 
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1,  la  Regione  subentra
alle province negli accordi  di  cui  agli  articoli  25  e  26  gia'
sottoscritti alla medesima data.».