Art. 20 Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 20/2006 1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 20/2006, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni). - 1. Le attivita' e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 in attuazione della legge regionale n. 22/2015). 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 gia' sottoscritti alla medesima data.».