Art. 4 Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «adottato dal gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «approvato dall'AIT». 2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006, e' inserito il seguente: «2-bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 69/2011, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico.». 4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'AIT» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente». 5. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'art. 13-bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis.».