Art. 4 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue  in  pubblica  fognatura.
  Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 
  1. Al comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «adottato dal gestore del  servizio  idrico  integrato»  sono
sostituite dalle seguenti: «approvato dall'AIT». 
  2. Il comma 2 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque
reflue industriali, di acque reflue urbane e delle  acque  meteoriche
di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell'ambito  dell'AUA  di
cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  n.  59/2013,  dal  dirigente  della  struttura  regionale
competente che provvede previa acquisizione di una relazione  tecnica
del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006, e'
inserito il seguente: 
    «2-bis. Per i territori  dei  Comuni  di  Marradi,  Firenzuola  e
Palazzuolo sul  Senio  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale  n.  69/2011,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  2   e'
rilasciata sulla base  di  una  relazione  tecnica  dei  gestori  del
servizio idrico.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole:  «L'AIT»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La   struttura
regionale competente». 
  5. Il comma 5 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Il gestore del servizio idrico integrato ed  il  gestore  degli
impianti di cui all'art. 13-bis, sono tenuti  a  fornire  la  propria
collaborazione   tecnica   alla   struttura   regionale    competente
nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis.».