Art. 5 
Scarico di acque di prima pioggia e  di  acque  meteoriche  dilavanti
  contaminate. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 
  1. Al comma 3 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «dall'AIT, previo parere  del  gestore  del  servizio  idrico
integrato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «,   nell'ambito
dell'Autorizzazione unica ambientale  (AUA)  di  cui  al  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.  59/2013,  dal
dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di
una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato». 
  2. Al comma 4 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole:  «dalla  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
dirigente della struttura regionale competente». 
  3. Al comma 6 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «Il comune, sentito il  parere  dell'ARPAT»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il dirigente della struttura  regionale  competente,
acquisito l'assenso del comune e sentito il parere dell'ARPAT». 
  4. Al comma 7 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole:  «dall'ente  competente  per  tipologia  di  ricettore»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della  struttura  regionale
competente».