Art. 5 Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dall'AIT, previo parere del gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato». 2. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente». 3. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «Il comune, sentito il parere dell'ARPAT» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l'assenso del comune e sentito il parere dell'ARPAT». 4. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dall'ente competente per tipologia di ricettore» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente».