Art. 6 Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente». 2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di cui all'art. 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente puo' disporre limiti di emissione piu' restrittivi rispetto a quelli gia' stabiliti nelle autorizzazioni gia' rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualita' previsti nelle medesime tabelle.». 5. Il comma 5-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l'AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo.». 6. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 la parola «provincia» e' sostituita dalla seguente: «struttura regionale competente».