Art. 6 
 
Autorizzazione allo scarico degli  scaricatori  di  piena.  Modifiche
            all'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «dalla provincia competente» sono sostituite dalle  seguenti:
«dal dirigente della struttura regionale competente». 
  2. Al comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «alla provincia competente» sono sostituite  dalle  seguenti:
«alla struttura regionale competente». 
  3. Al comma 3 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura
regionale competente». 
  4. Il comma 5 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Nei casi di cui all'art. 21, comma  6,  per  le  sole  sostanze
identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1  della  parte  III
del decreto legislativo  e  su  proposta  del  soggetto  gestore  del
servizio idrico integrato, il  dirigente  della  struttura  regionale
competente  puo'  disporre  limiti  di  emissione  piu'   restrittivi
rispetto a quelli gia' stabiliti nelle autorizzazioni gia' rilasciate
relativamente ai soli scarichi che determinano il  superamento  degli
standard di qualita' previsti nelle medesime tabelle.». 
  5. Il comma 5-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l'AIT
provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di  cui  all'art.
107, comma 1, del decreto legislativo.». 
  6. Al comma 7 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  20/2006  la
parola «provincia» e' sostituita dalla seguente: «struttura regionale
competente».