Art. 7 Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del regio decreto n. 1775/1933». 2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 3. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».