Art. 7 
 
Disposizioni per il rilascio  di  acque  di  restituzione.  Modifiche
            all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. La rubrica dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione di acque
prelevate ai sensi del regio decreto n. 1775/1933». 
  2. Al comma 4 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura
regionale competente». 
  3. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 11 della  legge  regionale
n.  20/2006  le  parole:  «dalla  provincia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente»  e  le
parole:  «alla  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
struttura regionale competente».