Art. 8 Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla legge regionale n. 38/2004». 2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «le province» sono sostituite dalle seguenti: «l'AIT, la struttura regionale competente».