Art. 8 
Disposizioni per  il  rilascio  delle  acque  di  ricerca.  Modifiche
  all'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 
  1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006  e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni per  la  restituzione  delle
acque di ricerca di cui alla legge regionale n. 38/2004». 
  2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006  le
parole: «le province» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'AIT,  la
struttura regionale competente».