Art. 2 
 
            Programmazione degli interventi indifferibili 
                  ed urgenti relativi agli scarichi 
 
  1. Al fine di garantire il pieno rispetto  della  normativa  ed  il
raggiungimento  o  il  mantenimento  degli  obiettivi   di   qualita'
stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano
di tutela delle acque di cui, rispettivamente, agli  articoli  117  e
121 del d.lgs. 152/2006, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, l'autorita' idrica toscana (AIT) di  cui
alla  legge  regionale  28  dicembre   2011,   n.   69   (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006,  30/2005,  91/1998,  35/2011  e  14/2007),
provvede all'approvazione di un piano stralcio dei  piani  di  ambito
vigenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. 
  2. Il piano stralcio definisce, tenendo conto  anche  di  eventuali
ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla  base  dei
criteri di valutazione tecnica ed economica di cui  all'articolo  74,
comma  1,  lettera  n),  del  d.lgs.  152/2006,  il  programma  degli
interventi indifferibili ed urgenti di  realizzazione  o  adeguamento
degli impianti di depurazione  e  di  collettamento  ad  impianti  di
depurazione delle acque reflue urbane relativi agli scarichi  di  cui
all'articolo 1, elencandone le priorita' e attestandone la  copertura
economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica: 
    a) i termini di conclusione degli  interventi,  che  non  possono
superare i tempi  tecnici  strettamente  necessari  e,  comunque,  il
termine del 31 dicembre 2021; 
    b) gli adempimenti necessari  per  la  realizzazione  di  ciascun
intervento ed il relativo cronoprogramma. 
  3. Gli interventi contenuti nel piano stralcio sono recepiti  nella
programmazione temporale degli  interventi  contenuta  nei  piani  di
ambito. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2,  l'AIT  provvede
ad adeguare il piano stralcio alle successive modifiche degli atti di
pianificazione di ambito nonche' alle modifiche del  perimetro  degli
agglomerati.