Art. 3 
 
                  Potere di vigilanza della Regione 
 
  1. La Regione vigila sull'approvazione del piano stralcio entro  il
termine di cui all'articolo 2 ed esercita funzioni di impulso,  anche
attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione,  in
particolare, monitora: 
    a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell'articolo 2; 
    b) il rispetto  dei  termini  di  conclusione  degli  interventi,
nonche' dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo  2,
comma 2.