Art. 3 Potere di vigilanza della Regione 1. La Regione vigila sull'approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all'articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora: a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell'articolo 2; b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonche' dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 2.