Art. 4 
 
                  Poteri sostitutivi della Regione 
 
  1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  senza  che  l'AIT  abbia  provveduto  o,
comunque, vi abbia provveduto solo in parte  o  in  difformita'  alle
disposizioni  della  presente  legge,  il  Presidente  della   Giunta
regionale diffida l'ente a provvedere entro un termine non  superiore
a trenta giorni. 
  2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla  predisposizione
e approvazione  del  piano  stralcio  provvede  la  Giunta  regionale
avvalendosi  delle  strutture  tecniche   dell'AIT.   I   costi   per
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a
carico dell'AIT. 
  3.   La   Giunta   regionale,    provvede,    con    deliberazione,
all'approvazione del piano stralcio, entro novanta giorni dal decorso
del termine previsto nella diffida di cui al comma 1. 
  4.  L'esercizio  del  potere  sostitutivo  da  parte  della  Giunta
regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT,  salvi
gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui
al comma 1. 
  5. Per la realizzazione  degli  interventi  individuati  nel  piano
stralcio, la Regione esercita altresi' i poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 26 della l.r. 69/2011.