Art. 4 Poteri sostitutivi della Regione 1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 2, comma 1, senza che l'AIT abbia provveduto o, comunque, vi abbia provveduto solo in parte o in difformita' alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. 2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AIT. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico dell'AIT. 3. La Giunta regionale, provvede, con deliberazione, all'approvazione del piano stralcio, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1. 4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT, salvi gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui al comma 1. 5. Per la realizzazione degli interventi individuati nel piano stralcio, la Regione esercita altresi' i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26 della l.r. 69/2011.