Art. 6 Autorizzazioni 1. La struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio. 2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' del copro idrico recettore interessato. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1, individua altresi' le modalita' dei controlli e delle attivita' di monitoraggio sullo stato di qualita' del corpo idrico recettore interessato. 4. Alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, autorizza gli scarichi ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 101 del d.lgs. 152/2006.