Art. 6 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1.    La    struttura     regionale     competente,     nell'ambito
dell'autorizzazione unica ambientale di cui  al  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo  2013,  n.  59
(Regolamento  recante   la   disciplina   dell'autorizzazione   unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35),  autorizza,  in
via provvisoria e in deroga a quanto previsto all'articolo  3,  comma
6, del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, gli  scarichi
di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per  il  periodo
necessario alla realizzazione dei relativi  interventi  e,  comunque,
non oltre i termini indicati nel piano stralcio. 
  2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma  1,  e'  stabilita
tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi
e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi  il
raggiungimento o il mantenimento  degli  obiettivi  di  qualita'  del
copro idrico recettore interessato. 
  3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1,  individua  altresi'  le
modalita' dei controlli e delle attivita' di monitoraggio sullo stato
di qualita' del corpo idrico recettore interessato. 
  4. Alla  scadenza  dell'autorizzazione  provvisoria,  la  struttura
regionale   competente,   nell'ambito    dell'autorizzazione    unica
ambientale  di  cui  al  regolamento  emanato  con  d.p.r.   59/2013,
autorizza gli scarichi ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo
101 del d.lgs. 152/2006.