(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' e oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della l.r. 11/1999 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Universita' toscane e della societa' civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalita' e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalita' organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), dopo la parola: «mafia» sono inserite le seguenti: «, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 11/1999 e' sostituita dalla seguente: «b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con universita' o istituti di ricerca». 3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 11/1999 sono aggiunte le parole: «nonche' da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attivita' di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge». 4. Il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 11/1999 e' sostituito dal seguente: «3. Le attivita' di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l'IRPET, universita' e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.».