(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e oggetto della legge. 
               Modifiche all'art. 1 della l.r. 11/1999 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo  1999,  n.
11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Universita' toscane  e
della societa' civile per  contribuire,  mediante  l'educazione  alla
legalita' e lo sviluppo  della  coscienza  civile  democratica,  alla
lotta contro la criminalita' organizzata e diffusa e contro i diversi
poteri occulti), dopo la parola: «mafia» sono inserite  le  seguenti:
«,  il  terrorismo  e  tutte  le  sue  forme   di   finanziamento   e
sostentamento». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art.  1  della  l.r.  11/1999  e'
sostituita dalla seguente: 
  «b)  la  realizzazione  di  indagini  e  ricerche   effettuate   in
collaborazione  con  l'Istituto  regionale  per   la   programmazione
economica della  Toscana  (IRPET),  con  universita'  o  istituti  di
ricerca». 
  3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art.  1  della  l.r.
11/1999 sono aggiunte le parole: «nonche' da associazioni  costituite
ai sensi di legge il  cui  statuto  preveda  attivita'  di  studio  e
ricerca nel settore oggetto della presente legge». 
  4. Il comma 3 dell'art. 1 della  l.r.  11/1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3. Le attivita' di cui al comma  2  sono  promosse  dalla  Regione
tramite  iniziative  assunte  direttamente  o   attraverso   l'IRPET,
universita' e istituti di ricerca oppure attraverso il  finanziamento
di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la  concessione
di borse di studio.».