(Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 3 della Regione Toscana del 5 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Sommario Preambolo Art. 1 - Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 61/20114. Art. 2 - Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell'art. 27-bis della legge regionale n. 61/2007. Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti) e, in particolare, gli artt. 27 e 27-bis; Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007); Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010); Visto il parere favorevole del Consiglio delle auto-nomie locali, espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016; Considerato quanto segue: 1. L'art. 27 della legge regionale n. 61/2007 prevede che le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale n. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio; 2. L'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalita' e i contenuti ivi previsti; 3. L'art. 26 della legge regionale n. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede in particolare: l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla legge regionale n. 61/2014 all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 medesima; la validita' ed efficacia dei piani interprovinciali gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale 61/2014 e la possibilita', per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente; la validita' ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale; l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall'adeguamento del piano regionale; la validita' ed efficacia dei piani di ambito gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito. 4. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale e per sopravvenute esigenze legate al sistema di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, allo stato attuale, e' necessario introdurre una disciplina transitoria specifica che consenta l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti; 5. Si prevede inoltre l'abrogazione dell'art. 27-bis della legge regionale n. 61/2007, in quanto la disciplina transitoria ivi contenuta risulta superata da quella introdotta con la presente legge, e si introduce una specifica salvaguardia per le procedure di modifica dei piani straordinari gia' avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge; Approva la presente legge Art. 1 Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 61/2014. 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), e' inserito il seguente: «Art. 26-bis. (Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito) - 1. Fino all'adeguamento del piano regionale ai sensi dell'art. 26, comma 2, le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo art. 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo art. 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo. 2. La proposta di aggiornamento del piano e' depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed e' pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque puo' presentare all'autorita' osservazioni. 3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento e' trasmessa altresi' alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 4. L'aggiornamento del piano straordinario e l'aggiornamento del piano di ambito sono approvati con proprio atto dall'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione. 5. L'aggiornamento del piano straordinario e l'aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L'avviso di cui al comma 4 contiene l'indicazione del sito istituzionale su cui il piano e' consultabile.».