(Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 3 della Regione Toscana del 5
                           febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Sommario 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari  per
i primi affidamenti del servizio e dei piani di  ambito.  Inserimento
dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 61/20114. 
 
  Art. 2 - Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari  per
i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell'art. 27-bis  della
legge regionale n. 61/2007. 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n.  61  (Modifiche  alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  «Norme  per  la  gestione  dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e  norme  per  la  gestione
integrata dei rifiuti) e, in particolare, gli artt. 27 e 27-bis; 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale  n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,  alla  legge  regionale  n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla  legge  regionale  n.
14/2007); 
  Vista la legge regionale 28 ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998  e
alla legge regionale n. 10/2010); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio delle  auto-nomie  locali,
espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'art. 27 della legge regionale  n.  61/2007  prevede  che  le
autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di
cui alla legge regionale  n.  69/2011  approvino,  nelle  more  della
completa attuazione della riforma del servizio di gestione  integrata
dei rifiuti urbani, un piano straordinario  per  procedere  ai  primi
affidamenti del servizio; 
    2.  L'art.  27  della  legge   regionale   n.   25/1998   prevede
l'approvazione da parte delle autorita' per il servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalita' e i
contenuti ivi previsti; 
    3. L'art. 26  della  legge  regionale  n.  61/2014,  contiene,  a
seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei
rifiuti,  una  specifica  disciplina  transitoria   sugli   atti   di
pianificazione che prevede in particolare: 
      l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti
dalla legge regionale n. 61/2014 all'art. 9 della legge regionale  n.
25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore  della  legge
regionale n. 61/2014 medesima; 
      la validita'  ed  efficacia  dei  piani  interprovinciali  gia'
approvati alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  regionale
61/2014 e la possibilita', per i piani interprovinciali solo adottati
a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente; 
      la validita' ed efficacia dei piani provinciali esistenti  alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 fino  alla
approvazione dei piani interprovinciali che  a  tale  data  risultano
essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di  piani
interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale; 
      l'approvazione dei nuovi  piani  di  ambito  entro  centottanta
giorni dall'adeguamento del piano regionale; 
      la validita' ed efficacia dei piani di  ambito  gia'  approvati
alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 o  in
mancanza  dei  piani  straordinari  esistenti  a  tale   data,   fino
all'approvazione del nuovo piano di ambito. 
  4. Nelle more dell'approvazione del nuovo  piano  regionale  e  per
sopravvenute esigenze legate al sistema di  gestione  dei  rifiuti  a
livello di ambito  territoriale  ottimale,  allo  stato  attuale,  e'
necessario  introdurre  una  disciplina  transitoria  specifica   che
consenta  l'aggiornamento  dei  piani   di   ambito   e   dei   piani
straordinari, anche in deroga alle  previsioni  contenute  nei  piani
provinciali o nei piani interprovinciali vigenti; 
  5. Si prevede inoltre l'abrogazione dell'art.  27-bis  della  legge
regionale  n.  61/2007,  in  quanto  la  disciplina  transitoria  ivi
contenuta risulta superata  da  quella  introdotta  con  la  presente
legge, e si introduce una specifica salvaguardia per le procedure  di
modifica dei piani straordinari gia' avviate e  non  ancora  concluse
alla data di entrata in vigore della presente legge; 
Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per l'adeguamento dei piani  straordinari  per  i  primi
  affidamenti  del  servizio  e  dei  piani  di  ambito.  Inserimento
  dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 61/2014. 
 
  1. Dopo l'art. 26 della legge regionale  28  ottobre  2014,  n.  61
(Norme  per  la   programmazione   e   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative in materia di gestione  dei  rifiuti.  Modifiche  alla
legge regionale 25/1998  e  alla  legge  regionale  n.  10/2010),  e'
inserito il seguente: 
    «Art.  26-bis.  (Disposizioni   per   l'adeguamento   dei   piani
straordinari per i primi affidamenti del  servizio  e  dei  piani  di
ambito) - 1.  Fino  all'adeguamento  del  piano  regionale  ai  sensi
dell'art. 26, comma 2, le  autorita'  per  il  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito  o
il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo art.  26,  comma
6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali  o
nei piani interprovinciali vigenti ai sensi  del  medesimo  art.  26,
comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo. 
  2. La proposta di aggiornamento del piano e' depositata per  trenta
giorni consecutivi presso le sedi dell'autorita' per il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti  urbani  e  dei  comuni  compresi  nel
territorio dell'ambito ottimale interessato,  ed  e'  pubblicata  sul
sito istituzionale dei medesimi enti e della  Regione.  Durante  tale
termine chiunque puo' presentare all'autorita' osservazioni. 
  3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2,  l'autorita'  per
il servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani  trasmette  la
proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine  di
trenta giorni  dal  ricevimento,  esprime,  con  deliberazione  della
Giunta  regionale,  un  parere  vincolante   sulla   coerenza   delle
previsioni contenute nella  proposta  di  aggiornamento  rispetto  al
piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento
e'  trasmessa  altresi'  alle  province  interessate  che,  entro  il
medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono  formulare
proposte o osservazioni sugli aspetti  di  competenza  relativi  alle
zone idonee e  non  idonee  alla  localizzazione  degli  impianti  di
smaltimento e recupero dei rifiuti. 
  4. L'aggiornamento del piano straordinario  e  l'aggiornamento  del
piano di ambito sono approvati con proprio atto dall'autorita' per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  e  sono  trasmessi
alla Giunta regionale che provvede alla  pubblicazione  del  relativo
avviso   sul   Bollettino   ufficiale    della    Regione    Toscana.
L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione. 
  5. L'aggiornamento del piano straordinario  e  l'aggiornamento  del
piano di ambito sono resi  accessibili  ai  cittadini  anche  in  via
telematica  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale   della
autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di
riferimento e della Regione. L'avviso di  cui  al  comma  4  contiene
l'indicazione  del  sito   istituzionale   su   cui   il   piano   e'
consultabile.».