Art. 10 
 
                 Recidiva. Modifiche all'articolo 22 
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 22 della  legge  regionale  n.  50/1995  le
parole: «della Provincia nel cui  territorio  e'  stata  commessa  la
violazione» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».