Art. 11 Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 50/1995 1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all'art. 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro.». 2. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «3. L'individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi e' effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa: a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneita' inseriti nell'elenco di cui all'art. 11, comma 5, presenti per ambito provinciale; b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartuficultura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 8 nei dieci anni precedenti l'assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o piu' comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi.». 3. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalita' degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.».