Art. 11 
 
         Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 25 
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse  ai
sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a  favore  dei
comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui  all'art.
15 ed individuati ai sensi del comma  3  per  interventi  organizzati
dagli stessi o da soggetti privati senza scopo  di  lucro,  anche  in
collaborazione tra loro.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. L'individuazione  dei  comuni  destinatari  dei  fondi  e  la
ripartizione delle somme tra gli stessi e'  effettuata  dalla  Giunta
regionale. A tal fine essa: 
      a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra  i  comuni
di una medesima provincia in  rapporto  al  numero  dei  titolari  di
tesserini di idoneita' inseriti nell'elenco di cui all'art. 11, comma
5, presenti per ambito provinciale; 
      b) ripartisce successivamente le somme di cui alla  lettera  a)
tra i comuni individuati tenendo conto del numero e  della  rilevanza
delle iniziative  volte  alla  tutela,  promozione  e  valorizzazione
economica del  tartufo  e  della  tartuficultura,  organizzate  dagli
stessi in collaborazione con le associazioni di cui  all'art.  8  nei
dieci anni precedenti  l'assegnazione  del  contributo.  In  caso  di
comune risultante dalla fusione di due o piu' comuni  si  considerano
le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno  di
essi.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le  finalita'
degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.».