Art. 12 
 
           Compiti della Regione. Modifiche all'articolo 2 
                  della legge regionale n. 15/1997 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 15
(Salvaguardia e valorizzazione  delle  attivita'  rurali  in  via  di
cessazione), le  parole:  «Nell'ambito  del  piano  della  formazione
professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70» sono
sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito  dell'offerta  di  formazione
professionale finanziata con risorse  pubbliche  di  cui  alla  legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico  della  normativa  della
Regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro),».