Art. 12 Compiti della Regione. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 15/1997 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attivita' rurali in via di cessazione), le parole: «Nell'ambito del piano della formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito dell'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),».