Art. 13 Censimento e catalogazione. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15/1997 1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1997 le parole: «le Province e le Comunita' montane, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, possono» sono sostituite dalle seguenti: «la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, puo'».