Art. 13 
 
Censimento e catalogazione.  Modifiche  all'articolo  4  della  legge
                        regionale n. 15/1997 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  15/1997  le
parole: «le Province e le Comunita' montane, anche su  richiesta  dei
soggetti interessati oltre che su segnalazione dei  comuni,  possono»
sono sostituite dalle seguenti: «la competente struttura della Giunta
regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre  che  su
segnalazione dei comuni, puo'».