Art. 2 
 
Trasferimento delle competenze. Modifiche all'articolo 3 della  legge
                        regionale n. 31/1990 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo  1990,  n.
31  (Norme  in  materia  di  proprieta'  coltivatrice),  le   parole:
«all'ente  delegato  competente  per  territorio   il   quale»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla competente  struttura  della  Giunta
regionale che».