Art. 2 Trasferimento delle competenze. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 31/1990 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprieta' coltivatrice), le parole: «all'ente delegato competente per territorio il quale» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale che».