Art. 25 Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 1/1998 1. L'art. 13 della legge regionale n. 1/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Finanziamento). - 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».