Art. 25 
 
            Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 13 
                   della legge regionale n. 1/1998 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale  n.  1/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 13  (Finanziamento).  -  1.  Gli  interventi  di  cui  alla
presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di
cui alla legge regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008).».