Art. 29 Affidamento ai CAA. delle attivita' di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della citta' metropolitana e delle unioni di comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 3 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Affidamento ai CAA delle attivita' di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della citta' metropolitana e delle unioni dei comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola), i comuni, la citta' metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA che lo richiedono, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione. 2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi. 3. I comuni, la citta' metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni. 4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarieta', stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'art. 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della citta' metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'art. 7, commi 1 e 2. 5. La Giunta regionale approva altresi', sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attivita' di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione. 6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Citta' metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilita' degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.».