Art. 29 
 
Affidamento ai CAA. delle attivita' di assistenza  procedimentale  da
  parte dei comuni, della citta'  metropolitana  e  delle  unioni  di
  comuni  nell'ambito  delle  funzioni   conferite   dalla   Regione.
  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  11/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  3  (Affidamento  ai  CAA  delle  attivita'   di   assistenza
procedimentale da parte dei  comuni,  della  citta'  metropolitana  e
delle unioni dei comuni nell'ambito delle  funzioni  conferite  dalla
Regione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.  1  della  legge
regionale  29  gennaio  2015,  n.  7  (Disposizioni  in  materia   di
semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri
autorizzati  di   assistenza   agricola),   i   comuni,   la   citta'
metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai  CAA  che  lo
richiedono, mediante apposita convenzione,  incarichi  di  assistenza
procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione. 
  2. Nelle aree interessate  da  ciascuna  convenzione  stipulata  ai
sensi del comma  1,  gli  adempimenti  procedurali  affidati  ai  CAA
rientrano nella competenza esclusiva degli stessi. 
  3. I  comuni,  la  citta'  metropolitana  e  le  unioni  di  comuni
comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni. 
  4. La Giunta regionale, sentiti  gli  enti  interessati,  individua
gruppi di procedimenti  che  per  la  reciproca  connessione  possono
costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo  nella  loro
unitarieta', stabilisce il tariffario degli interventi di  assistenza
procedimentale di cui all'art. 2, comma 2,  effettuati  dai  CAA  per
conto dei comuni, della  citta'  metropolitana  o  delle  unioni  dei
comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto  dei  contributi
di cui al  comma  6  e  provvede  in  ordine  alle  materie  previste
dall'art. 7, commi 1 e 2. 
  5.  La  Giunta  regionale  approva  altresi',  sentiti   gli   enti
interessati, apposite disposizioni intese  ad  assicurare  l'uniforme
esercizio delle attivita' di assistenza procedimentale e  costituenti
parte integrante di ciascuna convenzione. 
  6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei  limiti  degli
stanziamenti di  bilancio,  alla  copertura  degli  oneri  finanziari
gravanti  sui  comuni,  sulle  unioni  dei  comuni  e  sulla   Citta'
metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di  funzioni  ai
CAA I contributi restano nella disponibilita' degli  enti  sino  alla
scadenza delle convenzioni stipulate.».