Art. 3 
 
         Disciplina della raccolta. Modifiche all'articolo 3 
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995,  n.
50 (Norme per  la  raccolta,  coltivazione  e  commercio  di  tartufi
freschi  e  conservati  destinati  al  consumo  e  per  la  tutela  e
valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le  parole:  «Gli  enti
delegati di cui alla legge regionale 4 settembre 1976,  n.  64»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di  cui  al  titolo  IV,
capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n.  39  (Legge  forestale
della Toscana)».