Art. 3 Disciplina della raccolta. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 50/1995 1. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: «Gli enti delegati di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di cui al titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)».