Art. 32 
 
                 Finalita'. Modifiche all'articolo 1 
                  della legge regionale n. 16/1999 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo  1999,  n.
16 «Raccolta e commercio dei funghi  epigei  spontanei»,  le  parole:
«dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme  sui  parchi,  le
riserve e le aree  naturali  protette  di  interesse  locale)»,  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 19 marzo  2015,  n.
30 (Norme per la conservazione e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010),». 
  2. Il comma 2 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  16/1999  e'
abrogato.