Art. 32 Finalita'. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16/1999 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 «Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei», le parole: «dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)», sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010),». 2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/1999 e' abrogato.