Art. 35 Limiti di raccolta. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/1999 1. Il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.». 2. I commi 4-ter e 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999 sono abrogati.