Art. 35 
 
            Limiti di raccolta. Modifiche all'articolo 4 
                  della legge regionale n. 16/1999 
 
  1. Il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale n.  16/1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della
Giunta regionale che, entro sessanta  giorni,  verifica  il  rispetto
delle disposizioni di legge.». 
  2. I commi 4-ter e 5 dell'art. 4 della legge regionale  n.  16/1999
sono abrogati.