Art. 4 Idoneita' ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 50/1995 1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 la parola: «dalla» e' sostituita dalla seguente: «alla». 2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l'esame per il conseguimento dell'idoneita' alla raccolta del tartufo.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 e' inserito il seguente: «2-bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.». 4. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «3. L'articolazione territoriale, le modalita' di effettuazione e svolgimento dell'esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma.». 5. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «4. Ogni commissione e' composta da: a) un dirigente regionale che la presiede; b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato; c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale; d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private"), se esistenti nel territorio.». 6. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».