Art. 4 
 
Idoneita' ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all'articolo  10
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale n.  50/1995  la
parola: «dalla» e' sostituita dalla seguente: «alla». 
  2. Il comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La Regione nomina le  commissioni  dinanzi  alle  quali  deve
essere sostenuto l'esame per  il  conseguimento  dell'idoneita'  alla
raccolta del tartufo.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 e'
inserito il seguente: 
    «2-bis. Ogni commissione rimane in  carica  per  cinque  anni  e,
comunque, fino alla costituzione della nuova.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. L'articolazione territoriale, le modalita' di effettuazione e
svolgimento  dell'esame  e  le  regole  per  il  funzionamento  delle
commissioni sono definite con deliberazione della  Giunta  regionale,
da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
comma.». 
  5. Il comma 4 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Ogni commissione e' composta da: 
      a) un dirigente regionale che la presiede; 
      b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato; 
      c) tre esperti  designati  dalle  organizzazioni  professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale; 
      d) due esperti designati dalle  associazioni  dei  raccoglitori
riconosciute ai sensi della legge regionale 24  aprile  2001,  n.  19
(Delegificazione della disciplina regionale  in  materia  di  persone
giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986,
n.  35  "Norme  di  organizzazione  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  persone  giuridiche  private"),   se
esistenti nel territorio.». 
  6. Al comma 7 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  50/1995  le
parole: «della Provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
Regione».