Art. 40 Ulteriori divieti. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16/1999 1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/1999 e' sostituito dal seguente: «1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale puo' vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui.». 2. Il comma 2-bis della legge regionale n. 16/1999 e' sostituito dal seguente: «2-bis. La Giunta regionale puo' prevedere, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attivita' diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.».