Art. 40 
 
            Ulteriori divieti. Modifiche all'articolo 14 
                  della legge regionale n. 16/1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  16/1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa  di
eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale puo'  vietare,  con
provvedimento motivato, la raccolta di  funghi  epigei  spontanei  in
aree circoscritte e per periodi definiti e continui.». 
  2. Il comma 2-bis della legge regionale n.  16/1999  e'  sostituito
dal seguente: 
    «2-bis.  La  Giunta  regionale  puo'  prevedere,  per  motivi  di
salvaguardia dell'ecosistema o  per  armonizzare  lo  svolgimento  di
attivita' diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel
limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi  i  residenti
delle aree soggette al contingentamento.».