Art. 42 
 
Accertamento delle infrazioni. Modifiche all'articolo 23 della  legge
                        regionale n. 16/1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  16/1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  La  vigilanza  sull'applicazione   della   presente   legge,
l'accertamento e la  contestazione  delle  relative  infrazioni  sono
affidate  a  tutti  i  soggetti  cui  sono   attribuiti   poteri   di
accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base  alla
normativa vigente,  nonche',  limitatamente  alle  aree  di  raccolta
riservata di cui all'art. 11 e alle aree di raccolta a  pagamento  di
cui all'art. 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza.».