Art. 42 Accertamento delle infrazioni. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 16/1999 1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/1999 e' sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonche', limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'art. 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'art. 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.».