Art. 43 
 
Procedimento sanzionatorio. Modifiche  all'articolo  24  della  legge
                        regionale n. 16/1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 24 della  legge  regionale  n.  16/1999  e'
abrogato. 
  2. Al comma 2 dell'art. 24 della  legge  regionale  n.  16/1999  le
parole: «legge regionale 12 novembre 1993  n.  85  (Disposizioni  per
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative   pecuniarie)»   sono
sostituite dalle seguenti: «legge regionale 28 dicembre 2000,  n.  81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)». 
  3. Al comma 4 dell'art. 24 della  legge  regionale  n.  16/1999  le
parole: «La provincia e la comunita' montana» sono  sostituite  dalle
seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale». 
  4. Al comma 4-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999  le
parole: «dalla provincia e dalla comunita' montana ai sensi del comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione Toscana».