Art. 43 Procedimento sanzionatorio. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 16/1999 1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 e' abrogato. 2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)». 3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «La provincia e la comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale». 4. Al comma 4-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «dalla provincia e dalla comunita' montana ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione Toscana».