Art. 45 
 
          Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26-bis 
                  della legge regionale n. 16/1999 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, e' iscritto,
sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella  UPB  524
"Attivita'  forestali.  Difesa  e  tutela  dei  boschi  -  Spese   di
investimento" del bilancio regionale. Il restante  10  per  cento  e'
iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella
UPB 523 "Attivita' forestali. Difesa e  tutela  dei  boschi  -  Spese
correnti" del bilancio regionale.».