Art. 45 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 16/1999 1. Il comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/1999 e' sostituito dal seguente: «2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, e' iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 524 "Attivita' forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese di investimento" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento e' iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 523 "Attivita' forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese correnti" del bilancio regionale.».