Art. 46 Competenze. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 60/1999 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»), e' sostituito dal seguente: «1. L'ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008).». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/1999 e' sostituita dalla seguente: «b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);». 3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/1999 e' sostituita dalla seguente: «c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale n. 1/2015.».