Art. 46 
 
                Competenze. Modifiche all'articolo 2 
                  della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19  novembre  1999,
n. 60 (Agenzia regionale toscana per  le  erogazioni  in  agricoltura
«ARTEA»), e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'ARTEA  svolge  per  la  Regione  Toscana  le  funzioni  di
organismo pagatore ai sensi  dell'art.  7  del  regolamento  (UE)  17
dicembre 2013, n. 1306/2013  (Regolamento  sul  finanziamento,  sulla
gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)  n.  165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n.  814/2000,  (CE)  n.  1290/2005  e  (CE)  n.
485/2008).». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
60/1999 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) pagamento di programmi regionali  e  europei  in  agricoltura
sulla base di quanto stabilito negli strumenti  della  programmazione
regionale  di  cui  alla  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.   1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 20/2008);». 
  3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
60/1999 e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  organismo  intermedio  di  programmi  regionali  ed  europei
diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo
quanto stabilito negli strumenti della  programmazione  regionale  di
cui alla legge regionale n. 1/2015.».