Art. 47 
 
Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all'articolo 3 della  legge
                        regionale n. 60/1999 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  60/1999  le
parole: «nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  21  giugno  2006,  n.
885/2006  (Regolamento  della  Commissione   recante   modalita'   di
applicazione del regolamento (CE)  n.  1290/2005  del  Consiglio  per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) e  delle
linee  direttrici  impartite   dalla   Commissione   Europea.»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel  rispetto  del  regolamento  delegato
(UE)  11  marzo  2014,  n.  907/2014  (Regolamento  che  integra   il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda gli organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e  l'uso
dell'euro), nonche' del regolamento di esecuzione 6 agosto  2014,  n.
908/2014  (Regolamento  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda gli organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la
gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza)  e  delle  linee  direttrici
impartite dalla Commissione europea.».