Art. 47 Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 60/1999 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 60/1999 le parole: «nel rispetto del regolamento (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 (Regolamento della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione Europea.» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del regolamento delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907/2014 (Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro), nonche' del regolamento di esecuzione 6 agosto 2014, n. 908/2014 (Regolamento recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea.».