Art. 49 Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 60/1999 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999 e' sostituito dal seguente: «3. ARTEA puo' delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'art. 3 ed i relativi controlli di cui all'art. 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell'allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999 e' inserito il seguente: «3-bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall'ARTEA nell'ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l'ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell'allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999 e' inserito il seguente: «3-ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all'art. 14-bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.».