Art. 49 
 
Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all'articolo 5
                  della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  60/1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «3.  ARTEA  puo'  delegare  la  funzione  di  autorizzazione   ai
pagamenti di cui all'art. 3 ed i relativi controlli di  cui  all'art.
4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale
e  per  quelle  che  comportano  investimenti,  nel  rispetto   delle
condizioni previste dal punto 1, lettera  c.1),  dell'allegato  1  al
Regolamento (UE) 907/2014.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999  e'
inserito il seguente: 
    «3-bis. Nei  casi  diversi  dal  comma  3,  in  cui  parte  degli
adempimenti relativi alla funzione  di  autorizzazione  al  pagamento
siano svolti da soggetti diversi dall'ARTEA  nell'ambito  di  compiti
ordinari loro assegnati da atti normativi,  i  rapporti  con  l'ARTEA
sono  regolati  da  accordo  scritto  e  sono  rispettate  le   altre
condizioni di cui alla lettera C.2) dell'allegato  1  al  Regolamento
(UE) 907/2014.». 
  3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999
e' inserito il seguente: 
    «3-ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui  ai  commi  3  e
3-bis,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni,  gli  uffici  dei
suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di
cui all'art. 14-bis, al sistema informativo regionale e  al  SIAN  di
cui al decreto legislativo n. 173/1998.».