Art. 5 
 
          Tesserino di idoneita'. Modifiche all'articolo 11 
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  50/1995  le
parole: «la Provincia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  Giunta
regionale». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1995 e'
inserito il seguente: 
    «5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale  23
febbraio 2016, n.  14  (Riordino  delle  funzioni  amministrative  in
materia  di  agricoltura  in  attuazione  della  legge  regionale  n.
22/2015. Modifiche alle  leggi  regionali  numeri  31/1990,  50/1995,
15/1997,  1/1998,  11/1998,  16/1999,  60/1999,   30/2003,   45/2003,
21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012),  i  nominativi  iscritti
negli elenchi provinciali  confluiscono  nell'elenco  nominativo  dei
titolari dei tesserini.».