Art. 5 Tesserino di idoneita'. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 50/1995 1. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1995 e' inserito il seguente: «5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali numeri 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell'elenco nominativo dei titolari dei tesserini.».