Art. 52 Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 60/1999 1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999 dopo le parole: «del comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale». 2. Dopo il comma 2-bis della legge regionale n. 60/1999 sono inseriti i seguenti: «2-ter. Il bilancio per le attivita' di cui al comma 2, lettera a), e' formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. 2-quater. I conti annuali riferiti all'attivita' di organismo pagatore per i fondi inerenti alla politica agricola comune sono certificati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.».