Art. 52 
 
Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all'articolo  16  della
                     legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999 dopo le
parole: «del comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e  sono
gestite  separatamente  nel  rispetto  dei  vincoli  di  destinazione
derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale». 
  2. Dopo il comma  2-bis  della  legge  regionale  n.  60/1999  sono
inseriti i seguenti: 
    «2-ter. Il bilancio per le attivita' di cui al comma  2,  lettera
a), e' formulato in termini di sola cassa, inizia  il  16  ottobre  e
termina il 15 ottobre dell'anno successivo. 
    2-quater. I conti annuali  riferiti  all'attivita'  di  organismo
pagatore per i fondi inerenti  alla  politica  agricola  comune  sono
certificati  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo   n.
165/1999.».