Art. 53 
 
Connessione    dell'attivita'    agrituristica    e     principalita'
  dell'attivita'  agricola.  Modifiche  all'articolo  6  della  legge
  regionale n. 30/2003 
 
  1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge  regionale  23
giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana), e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto  delle  regole
di condizionalita' dell'attivita' minima di cui regolamento  (UE)  n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio».