Art. 53 Connessione dell'attivita' agrituristica e principalita' dell'attivita' agricola. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2003 1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), e' sostituita dalla seguente: «b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalita' dell'attivita' minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio».