Art. 54 
 
Classificazione delle strutture ricettive  agrituristiche.  Modifiche
           all'articolo 9 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  30/2003  le
parole  «in  occasione  della  comunicazione  di  variazione  di  cui
all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti «al SUAP del  comune  nel
cui territorio e' situata l'UTE, che provvede alla  variazione  della
SCIA». 
  2. Il comma 4 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. La competente struttura della  Giunta  regionale  procede  in
ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica  della  classificazione
qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i  requisiti  di
una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di
rettifica e' trasmesso al comune e notificato all'interessato.».