Art. 54 Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30/2003 1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2003 le parole «in occasione della comunicazione di variazione di cui all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti «al SUAP del comune nel cui territorio e' situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA». 2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica e' trasmesso al comune e notificato all'interessato.».