Art. 55 Pubblicita' dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 30/2003 1. La rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «Dati statistici». 2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 sono abrogati. 3. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «4. I comuni capoluogo e la citta' metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e li trasmettono alla Giunta regionale.».