Art. 55 
 
Pubblicita' dei prezzi, dei servizi e delle  attrezzature.  Modifiche
  all'articolo 10 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. La rubrica dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituita dalla seguente: «Dati statistici». 
  2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale  n.  30/2003
sono abrogati. 
  3. Il comma 4 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. I comuni capoluogo e la  citta'  metropolitana  raccolgono  i
dati dei servizi e  delle  attrezzature  di  ogni  singola  struttura
ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti  le  strutture
ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme  sul  sistema  statistico  nazionale  e
sulla riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai
sensi dell'art.  24  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400)  e  li
trasmettono alla Giunta regionale.».