Art. 57 Immobili destinati all'attivita' agrituristica. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30/2003 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); 2) interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 71, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 65/2014; 3) addizioni volumetriche di cui all'art. 71, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 65/2014; 4) ampliamenti una tantum di cui all'art. 71, comma 2, lettera a) e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014; 5) trasferimenti di volumetrie di cui all'art. 71, comma 2, lettera b) e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014; 6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014; 7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 71, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 65/2014;».