Art. 57 
 
Immobili    destinati    all'attivita'    agrituristica.    Modifiche
          all'articolo 17 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale  n.
30/2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) salvo i limiti e le condizioni previsti  dagli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 
      1) interventi di ristrutturazione urbanistica di  cui  all'art.
72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio); 
      2) interventi di sostituzione  edilizia  di  cui  all'art.  71,
comma 1, lettera m), della legge regionale n. 65/2014; 
      3) addizioni volumetriche di cui all'art. 71, comma 1,  lettera
h), della legge regionale n. 65/2014; 
      4) ampliamenti una tantum di cui all'art. 71, comma 2,  lettera
a) e all'art. 72, comma 1,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.
65/2014; 
      5) trasferimenti di volumetrie di cui  all'art.  71,  comma  2,
lettera b) e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge  regionale
n. 65/2014; 
      6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di  cui
all'art. 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014; 
      7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui
all'art. 71, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 65/2014;».