Art. 58 
 
Disciplina per  il  governo  del  territorio  e  per  gli  interventi
  edilizi. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. La lettera b-bis) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale
n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'art.  41,
comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.  1  (Norme  per  il
governo  del  territorio)  nonche'  di  quelli  realizzati  ai  sensi
dell'art. 73, comma 4, della legge regionale n. 65/2014, salvo che al
termine  del  programma  aziendale  pluriennale  risultino  non  piu'
necessari o atti all'attivita'  agricola  per  la  quale  sono  stati
realizzati.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «4.  Agli  interventi  effettuati  sul  patrimonio  edilizio  con
destinazione  agrituristica  si  applicano  le   disposizioni   degli
articoli 71 e 72 della legge regionale n. 65/2014.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Agli  interventi  edilizi  per  le  attivita'  agrituristiche
realizzati dagli imprenditori agricoli professionali  si  applica  l'
art. 188, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014.». 
  4. Il comma 6-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «6-bis. I volumi relativi agli annessi  agricoli  trasformati  in
strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore  della
presente  legge  sono  conteggiati  tra  gli  edifici  esistenti  con
destinazione produttiva agricola nei programmi  aziendali  presentati
ai sensi degli articoli 73 e 74 della legge regionale n. 65/2014  per
la durata di dieci anni.».