Art. 58 Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 30/2003 1. La lettera b-bis) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonche' di quelli realizzati ai sensi dell'art. 73, comma 4, della legge regionale n. 65/2014, salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non piu' necessari o atti all'attivita' agricola per la quale sono stati realizzati.». 2. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della legge regionale n. 65/2014.». 3. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «5. Agli interventi edilizi per le attivita' agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l' art. 188, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014.». 4. Il comma 6-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della legge regionale n. 65/2014 per la durata di dieci anni.».