Art. 59 Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 30/2003 1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalita' dell'attivita' agricola in rapporto alle attivita' agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'art. 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonche' sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo e' effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli e' comunicato ai comuni.». 2. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunita' montane), nonche'» sono soppresse.