Art. 59 
 
          Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 23 
                  della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul  rispetto
del requisito della principalita' dell'attivita' agricola in rapporto
alle attivita' agrituristiche indicate nel titolo abilitativo,  sulla
classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla  natura
dei prodotti di cui all'art.  15  nel  caso  di  somministrazione  di
pasti, alimenti e bevande, nonche' sul rispetto delle norme  relative
all'abbattimento delle barriere architettoniche.  Tale  controllo  e'
effettuato su un numero di strutture non inferiore al  10  per  cento
delle  strutture  presenti  sul  territorio  regionale.  L'esito  dei
controlli e' comunicato ai comuni.». 
  2. Al comma 5 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  30/2003  le
parole: «con le province o con gli enti di cui alla  legge  regionale
26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle  comunita'  montane),  nonche'»
sono soppresse.