Art. 69 
 
         Funzioni amministrative. Modifiche all'articolo 10 
                  della legge regionale n. 45/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  45/2007  le
parole:  «La  provincia  o  la  comunita'  montana  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Regione». 
  2. Al comma 3 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  45/2007  le
parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La competente
struttura della Giunta regionale».