Art. 69 Funzioni amministrative. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 45/2007 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «La provincia o la comunita' montana competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione». 2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale».