Art. 72 Programmazione. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2009 1. L'art. 3 della legge regionale n. 21/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Programmazione). - 1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.».