Art. 72 
 
            Programmazione. Sostituzione dell'articolo 3 
                  della legge regionale n. 21/2009 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Programmazione). -  1.  Negli  atti  della  programmazione
regionale di cui alla legge 7 gennaio 2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008), sono individuati gli interventi regionali di  promozione  e
incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e il  loro
coordinamento con quelli definiti dagli strumenti  di  programmazione
nazionale.».