Art. 77 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale 23 gennaio 1989, n.  10  (Norme  generali  per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia  di  agricoltura
foreste, caccia e pesca); 
    b) legge regionale 31 agosto 1994, n. 69  (Norme  concernenti  la
revisione straordinaria degli albi dei vigneti per  il  vino  Chianti
DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG); 
    c) legge regionale 31  agosto  1994,  n.  72  (Danni  causati  al
patrimonio zootecnico da animali predatori  o  da  eventi  meteorici.
Delega di funzioni e finanziamenti regionali); 
    d) legge regionale 6 febbraio  1998,  n.  9  (Attribuzione  delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura,  foreste,  caccia,
pesca, sviluppo rurale,  agriturismo,  alimentazione  conferite  alla
Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143); 
    e) legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina  dei  servizi
di sviluppo agricolo e rurale); 
    f) legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del  patrimonio
zootecnico soggetto a predazione); 
    g) legge regionale 21 marzo 2000, n. 33 (Norme  per  lo  sviluppo
dell'acquacoltura e della produzione ittica).