Art. 77 Abrogazioni 1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca); b) legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG); c) legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali); d) legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143); e) legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale); f) legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione); g) legge regionale 21 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica).