Art. 9 Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 50/1995 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1995 la parola: «anche» e' sostituita dalla seguente: «andante». 2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1995 la parola: «deciara» e' sostituita dalla seguente: «decara».