Art. 9 
 
         Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 21 
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della  legge  regionale
n.  50/1995  la  parola:  «anche»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«andante». 
  2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della  legge  regionale
n.  50/1995  la  parola:  «deciara»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«decara».